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REGOLAMENTO
FINALITA’
Art. 01) L’Associazione Culturale “I Sciammiadi” oltre a perseguire lo scopo statutario, ha anche l’interesse di promuovere e rendere più facile i rapporti e gli incontri tra tutti i paesani provenienti e/o originari dai tre villaggi.
Art. 02) Le attività organizzate dall’Associazione, le iniziative culturali, le eventuali pubblicazioni ed in genere le manifestazioni sono finalizzate a scopo benefico.
Art. 03) I soggetti titolati a ricevere beneficenza o aiuto devono essere riconosciuti tali oppure semplici paesani che si trovano in una situazione di degenza oppure bisognosi di cure o di ausili medicali.
Art. 04) I soggetti titolati a ricevere beneficenza possono essere sia persone fisiche che persone giuridiche (riconosciute).
Art. 05) Quando il soggetto ricevente è legato a parentela con un consigliere, quest’ultimo deve astenersi dal votare, solo se il grado di parentela è entro il 3° grado.
Art. 06) Pur essendo annuale la Donazione, è possibile differire per un massimo di 2 anni oltre l’anno in corso. Per questa delibera è necessaria una maggioranza dei 2/3 dei consiglieri presenti.
COMPORTAMENTO
Art. 07) Il comportamento dei soci in seno all’Associazione deve essere irreprensibile e votato alla comprensione e alla collaborazione verso tutti i soci, indipendentemente dal sesso, dal credo religioso, politico, dall’estrazione sociale e dalla razza.
Art. 08) Sono comportamenti censurabili e vagliabile dal consiglio dei Probiviri, tutte quelle azioni contrari e /o opposti al conseguimento del fine di codesta Associazione. (art. 1 ed art. 2)
Art. 09) Per tutto quello che non è espressamente citato vale la regola della normale convivenza e del rispetto reciproco e delle buone maniere.
Art. 10) E’ sanzionato, dal consiglio dei Probiviri, chiunque non rispetta il presente regolamento con le seguenti sanzioni: a) Lettera di richiamo. b) Esclusione per un anno. c) Allontanamento definitivo.
Art. 11) Le sanzioni sono comminate dal Presidente. Su valutazione del consiglio dei Probiviri, solo per quanto riguarda le (lettere b e c dell’art. 10).
Art. 12) Non può ricoprire cariche rappresentative chiunque abbia procedimenti penali in corso o sentenze di colpevolezza passate in giudicato. E’ fatto obbligo a tutti i consiglieri all’atto della nomina, di fare dichiarazione all’uopo.
ECONOMICO
Art. 13) Ad ogni consiglio direttivo, il Presidente o il Tesoriere devono presentare anche sommariamente, la situazione economica. Specificando l’ammontare delle entrate, dell’uscite ed il relativo saldo, più il saldo bancario.
Art. 14) Tutte le spese superiori a € 100,00 devono essere state deliberate anticipatamente ed avere copertura.
Art. 15) La somma deliberata non può essere utilizzata per altro scopo se non quello ed esclusivamente per quello per cui è stata deliberata. Ogni variazione deve essere discussa e deliberata dal C.D.
Art. 16) Il Presidente, o persona da Lui delegata per iscritto, può utilizzare la somma massima di € 100,00 per le minute spese necessarie per il normale svolgimento dell’amministrazione ordinaria, sempre che siano disponibili.
NORME FINALI
Art. 17) Il presente regolamento si può modificare solo con una maggioranza qualificata di tutti i soci, oppure con l’unanimità del C.D. per poi ratificarlo alla prima assemblea generale dei soci.
Art. 18) Si può derogare dall’art. 17 solo per quanto concerne un solo ed unico articolo, ma è necessario sempre l’unanimità dei componenti del C.D. ed il parere favorevole del consiglio dei Probiviri per quanto riguardi gli (Art. 07-08-09-10-11), ed il parere favorevole del consiglio dei Revisori dei Conti per quanto riguarda gli (Ar
t. 13-14-15-16). E’assolutamente inderogabile l’(Art. 12).
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Regolamento dato a Pisano(NO) il xx/xx/xxxx con delibere del C.D. N°--------
Adottato dall’Assemblea Ordinaria dei Soci del 03/06/2006
Il Presidente
S.Bartucciotto